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06/03/2018
Da oggi in vigore le nuove norme sui giudizi di impugnazione: cosa cambia articolo per articolo
Entra in vigore oggi, 6 marzo 2018, il D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che completa il lungo cammino della “Riforma Orlando”. Lo schema che segue, lungi dal costituire un approfondimento delle tematiche sottese alla novella del 2018, ha l’esclusiva finalità di offrire una struttura schematica del contenuto delle norme così introdotte, al fine di facilitarne l’individuazione e la funzionalità.
di Maria Francesca Cortesi - Professore associato di Diritto processuale penale nell’Università di Cagliari
Legittimazione oggettiva
Art. 568 c.p.p. – Regole generali –
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. 2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28. 3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. 4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. – 4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione.
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- Il pubblico ministero che intende conseguire con l’impugnazione effetti favorevoli all’imputato può solo proporre ricorso per cassazione (art. 568, comma 4-bis, c.p.p.).
Art. 593 c.p.p. Casi di appello
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (1). 2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (2). 3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.
(1) L’art. 593, comma 1, c.p.p., integralmente sostituito dall’art. 3, d.lgs. n. 11 del 2018, così prevedeva: “Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna”.
(2) L’art. 593, comma 2, integralmente sostituito dal d.lgs. n. 11 del 2018, così prevedeva: “L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado”.
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Art. 428 c.p.p. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2; b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. 3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato. 3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606. 3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611. 3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.
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Sentenze di condanna
- L’imputato può appellare contro tutte le sentenze di condanna, fatte salve le regole previste per le decisioni emesse all’esito del giudizio abbreviato (art. 443, comma 3, c.p.p.), dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2, c.p.p.) ovvero in materia di misure di sicurezza (artt. 579 e 680c.p.p.) (art. 593, comma 1, c.p.p.). Sono, in ogni caso, inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.), le quali, ovviamente, sono ricorribili per cassazione.
- Il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze di condanna (fatti salvo, pertanto, i precetti di cui agli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680 c.p.p.) solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593, comma 1, c.p.p.). Il pubblico ministero non potrà, dunque, più appellare al fine di incidere sulla entità della pena, residuando, in tale ipotesi, solo il ricorso per cassazione. Sono, in ogni caso, inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.). Si rammenta, poi, che qualora il pubblico ministero intendesse conseguire con l’impugnazione effetti favorevoli all’imputato può solo proporre ricorso per cassazione (art. 568, comma 4-bis, c.p.p.).
Sentenze di proscioglimento
- Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento (art. 593, comma 2, c.p.p.), ad eccezione di quelle relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa, le quali, però, sono ricorribili per cassazione (art. 593, comma 3, c.p.p.).
- L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento, emesse a seguito del dibattimento, a meno che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (art. 593, comma 2, c.p.p.). Sono fatte salve le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato per le quali opera l’art. 443, comma 1, c.p.p., secondo cui tali decisioni sono tutte inappellabili, ad eccezione della sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente (Corte cost. 19-29 ottobre 2009, n. 279). Sono, in ogni caso, inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa (art. 593, comma 3, c.p.p.), le quali, ovviamente, sono ricorribili per cassazione.
Sentenze di non luogo a procedere
- Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa (art. 428, comma 3-quater, c.p.p.).
Legittimazione soggettiva in caso di appello
Art. 570 c.p.p. Impugnazione del pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quale che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall’articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. 2. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni. 3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello.
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Art. 593-bis c.p.p. Appello del pubblico ministero
1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale. 2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.
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Art. 428 c.p.p. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2; b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. 3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato. 3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606. 3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611. 3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.
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- Il procuratore della Repubblica, nei casi consentiti, può appellare contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale (art. 593-bis, comma 1, c.p.p.) nonché contro la sentenza di non luogo a procedere (art. 428, comma 1, lett. a), c.p.p.).
- Il procuratore generale può appellare, nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale nonché contro la sentenza di non luogo a procedere (art. 428, comma 1, lett. a), c.p.p.) solo nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, c.p.p.).
- Il procuratore generale, salvo l’operatività del precetto di cui all’art. 593-bis, comma 2, c.p.p.sopracitato, può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento (art. 570, comma 1, c.p.p.).
Art. 166-bis, norme att. c.p.p. Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado
1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte di appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.
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Al fine di consentire un pieno ed efficace raccordo tra le procure ed in ragione delle regole introdotte in tema di legittimazione soggettiva in tema di appello il precetto sopra riportato soddisfa l’esigenza di garantire una rapida comunicazione tra i diversi uffici del pubblico ministero.
Il “nuovo” appello incidentale
Art. 595 c.p.p. Appello incidentale
1. L’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’articolo 584 (1). 2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584. 3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte (2). 4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.
(1) L’art. 595, comma 1, c.p.p., integralmente sostituito dall’art. 4, d.lgs. n. 11 del 2018, così prevedeva: “La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall’articolo 594”.
(2) L’art. 595, comma 3, c.p.p., integralmente sostituito dall’art. 4, d.lgs. n. 11 del 2018, così prevedeva: “L’appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall’articolo 597, comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall’articolo 587”.
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- Solo l’imputato può proporre appello incidentale, entro quindici giorni dalla notificazione dell’appello principale presentato dal pubblico ministero e dalle altre parti private di cui all’art. 584 c.p.p. Si esclude, pertanto, nella nuova struttura della norma la legittimazione soggettiva della pubblica accusa, al fine evidente di evitare che l’appello incidentale di quest’ultima neutralizzi il divieto di reformatio in peius, producendo gli effetti potenzialmente pregiudizievoli di cui all’art. 597, comma 2, c.p.p. (art. 595, comma 1, c.p.p.).
- L’imputato, non appellante, o perché non legittimato (sentenza di assoluzione emessa in dibattimento che accerta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso – art. 593, comma 2, c.p.p.) o perché non vi abbia interesse, può presentare al giudice, entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione delle altre parti, memorie o richieste scritte (art. 595, comma 3, c.p.p.). Tale precetto, volto a rendere più ampia e forte la dialettica processuale in sede di impugnazioni anche nell’ipotesi in cui l’imputato non voglia o non possa appellare, si aggiunge alla regola più generale che consente, ai sensi dell’art. 121 c.p.p., in ogni stato e grado del procedimento, alle parti e ai difensori di depositare memorie o richieste scritte.
Art. 166, norme att. c.p.p. Comunicazione al procuratore generale dell’appello dell’imputato
1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l’appello dell’imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell’articolo 595 del codice. - ABROGATO -
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In ragione della nuova definizione della legittimazione soggettiva ad appellare (artt. 428, 570 e 593-bisc.p.p.) e dell’esclusione del pubblico ministero dalla presentazione dell’appello incidentale (art. 595, comma 1, c.p.p.) è stato abrogato l’art. 166, norme att. c.p.p., la cui funzionalità è venuta meno.
Limiti ai motivi di ricorso per cassazione per i reati di competenza del giudice di pace
Art. 606 c.p.p. Casi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. 2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
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Art. 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice pace) Ricorso per cassazione
1. Contro le sentenze in grado di appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.
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I precetti sopracitati limitano il ricorso per cassazione ai soli motivi indicati all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p. nei seguenti casi:
- Sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, emessa dal giudice ordinario in caso di connessione ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 274 del 2000(art. 606, comma 2-bis, c.p.p.);
- Sentenza di appello pronunciata dal tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 39-bis, d.lgs. n. 274 del 2000).
Adempimenti connessi alla presentazione dell’atto di impugnazione
Art. 165-bis, norme att. c.p.p. Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione
1. Gli atti da trasmettere al giudice dell’impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell’atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o di ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga. 2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in un separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non sia già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto impugnazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.
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Si tratta di un precetto inserito nella fase di preparazione dei giudizi di impugnazione volto a garantirne una maggiore razionalizzazione ed efficienza. Il giudice ad quo dovrà, pertanto, inviare al giudice ad quem, oltre l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento ex art. 590 c.p.p., un distinto allegato che contenga le informazioni indicate nell’art. 165-bis norme att. c.p.p., onde fugare il rischio di incorrere in invalidità di atti, perdita di efficacia dei provvedimenti, ritardi ovvero, in modo più generale, determinare una stasi processuale. Con specifico riguardo al ricorso per cassazione, si richiede la trasmissione di copia degli atti indicati dal ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sempre che non siano già contenuti nella documentazione di cui all’art. 590 c.p.p. ovvero si richiede l’esplicita attestazione della loro mancanza.
[Negli articoli il neretto indica la parte di testo il testo che è stata modificata]
Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 – G.U. 19 febbraio 2018, n. 41
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06/03/2018
Da oggi in vigore le nuove norme sui giudizi di impugnazione: cosa cambia articolo per articolo
Entra in vigore oggi, 6 marzo 2018, il D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che completa il lungo cammino della “Riforma Orlando”. Lo schema che segue, lungi dal costituire un approfondimento delle tematiche sottese alla novella del 2018, ha l’esclusiva finalità di offrire una struttura schematica del contenuto delle norme così introdotte, al fine di facilitarne l’individuazione e la funzionalità.
di Maria Francesca Cortesi - Professore associato di Diritto processuale penale nell’Università di Cagliari
Legittimazione oggettiva
Art. 568 c.p.p. – Regole generali –
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. 2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28. 3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. 4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. – 4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione.
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- Il pubblico ministero che intende conseguire con l’impugnazione effetti favorevoli all’imputato può solo proporre ricorso per cassazione (art. 568, comma 4-bis, c.p.p.).
Art. 593 c.p.p. Casi di appello
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (1). 2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (2). 3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.
(1) L’art. 593, comma 1, c.p.p., integralmente sostituito dall’art. 3, d.lgs. n. 11 del 2018, così prevedeva: “Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna”.
(2) L’art. 593, comma 2, integralmente sostituito dal d.lgs. n. 11 del 2018, così prevedeva: “L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado”.
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Art. 428 c.p.p. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2; b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. 3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato. 3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606. 3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611. 3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.
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Sentenze di condanna
- L’imputato può appellare contro tutte le sentenze di condanna, fatte salve le regole previste per le decisioni emesse all’esito del giudizio abbreviato (art. 443, comma 3, c.p.p.), dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2, c.p.p.) ovvero in materia di misure di sicurezza (artt. 579 e 680c.p.p.) (art. 593, comma 1, c.p.p.). Sono, in ogni caso, inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.), le quali, ovviamente, sono ricorribili per cassazione.
- Il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze di condanna (fatti salvo, pertanto, i precetti di cui agli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680 c.p.p.) solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593, comma 1, c.p.p.). Il pubblico ministero non potrà, dunque, più appellare al fine di incidere sulla entità della pena, residuando, in tale ipotesi, solo il ricorso per cassazione. Sono, in ogni caso, inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.). Si rammenta, poi, che qualora il pubblico ministero intendesse conseguire con l’impugnazione effetti favorevoli all’imputato può solo proporre ricorso per cassazione (art. 568, comma 4-bis, c.p.p.).
Sentenze di proscioglimento
- Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento (art. 593, comma 2, c.p.p.), ad eccezione di quelle relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa, le quali, però, sono ricorribili per cassazione (art. 593, comma 3, c.p.p.).
- L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento, emesse a seguito del dibattimento, a meno che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (art. 593, comma 2, c.p.p.). Sono fatte salve le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato per le quali opera l’art. 443, comma 1, c.p.p., secondo cui tali decisioni sono tutte inappellabili, ad eccezione della sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente (Corte cost. 19-29 ottobre 2009, n. 279). Sono, in ogni caso, inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa (art. 593, comma 3, c.p.p.), le quali, ovviamente, sono ricorribili per cassazione.
Sentenze di non luogo a procedere
- Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa (art. 428, comma 3-quater, c.p.p.).
Legittimazione soggettiva in caso di appello
Art. 570 c.p.p. Impugnazione del pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quale che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall’articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. 2. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni. 3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello.
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Art. 593-bis c.p.p. Appello del pubblico ministero
1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale. 2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.
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Art. 428 c.p.p. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2; b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. 3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato. 3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606. 3-ter. Sull’impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611. 3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.
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- Il procuratore della Repubblica, nei casi consentiti, può appellare contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale (art. 593-bis, comma 1, c.p.p.) nonché contro la sentenza di non luogo a procedere (art. 428, comma 1, lett. a), c.p.p.).
- Il procuratore generale può appellare, nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale nonché contro la sentenza di non luogo a procedere (art. 428, comma 1, lett. a), c.p.p.) solo nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, c.p.p.).
- Il procuratore generale, salvo l’operatività del precetto di cui all’art. 593-bis, comma 2, c.p.p.sopracitato, può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento (art. 570, comma 1, c.p.p.).
Art. 166-bis, norme att. c.p.p. Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado
1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte di appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.
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Al fine di consentire un pieno ed efficace raccordo tra le procure ed in ragione delle regole introdotte in tema di legittimazione soggettiva in tema di appello il precetto sopra riportato soddisfa l’esigenza di garantire una rapida comunicazione tra i diversi uffici del pubblico ministero.
Il “nuovo” appello incidentale
Art. 595 c.p.p. Appello incidentale
1. L’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’articolo 584 (1). 2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584. 3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte (2). 4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.
(1) L’art. 595, comma 1, c.p.p., integralmente sostituito dall’art. 4, d.lgs. n. 11 del 2018, così prevedeva: “La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall’articolo 594”.
(2) L’art. 595, comma 3, c.p.p., integralmente sostituito dall’art. 4, d.lgs. n. 11 del 2018, così prevedeva: “L’appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall’articolo 597, comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall’articolo 587”.
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- Solo l’imputato può proporre appello incidentale, entro quindici giorni dalla notificazione dell’appello principale presentato dal pubblico ministero e dalle altre parti private di cui all’art. 584 c.p.p. Si esclude, pertanto, nella nuova struttura della norma la legittimazione soggettiva della pubblica accusa, al fine evidente di evitare che l’appello incidentale di quest’ultima neutralizzi il divieto di reformatio in peius, producendo gli effetti potenzialmente pregiudizievoli di cui all’art. 597, comma 2, c.p.p. (art. 595, comma 1, c.p.p.).
- L’imputato, non appellante, o perché non legittimato (sentenza di assoluzione emessa in dibattimento che accerta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso – art. 593, comma 2, c.p.p.) o perché non vi abbia interesse, può presentare al giudice, entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione delle altre parti, memorie o richieste scritte (art. 595, comma 3, c.p.p.). Tale precetto, volto a rendere più ampia e forte la dialettica processuale in sede di impugnazioni anche nell’ipotesi in cui l’imputato non voglia o non possa appellare, si aggiunge alla regola più generale che consente, ai sensi dell’art. 121 c.p.p., in ogni stato e grado del procedimento, alle parti e ai difensori di depositare memorie o richieste scritte.
Art. 166, norme att. c.p.p. Comunicazione al procuratore generale dell’appello dell’imputato
1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l’appello dell’imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell’articolo 595 del codice. - ABROGATO -
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In ragione della nuova definizione della legittimazione soggettiva ad appellare (artt. 428, 570 e 593-bisc.p.p.) e dell’esclusione del pubblico ministero dalla presentazione dell’appello incidentale (art. 595, comma 1, c.p.p.) è stato abrogato l’art. 166, norme att. c.p.p., la cui funzionalità è venuta meno.
Limiti ai motivi di ricorso per cassazione per i reati di competenza del giudice di pace
Art. 606 c.p.p. Casi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. 2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
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Art. 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice pace) Ricorso per cassazione
1. Contro le sentenze in grado di appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.
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I precetti sopracitati limitano il ricorso per cassazione ai soli motivi indicati all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p. nei seguenti casi:
- Sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, emessa dal giudice ordinario in caso di connessione ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 274 del 2000(art. 606, comma 2-bis, c.p.p.);
- Sentenza di appello pronunciata dal tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 39-bis, d.lgs. n. 274 del 2000).
Adempimenti connessi alla presentazione dell’atto di impugnazione
Art. 165-bis, norme att. c.p.p. Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione
1. Gli atti da trasmettere al giudice dell’impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell’atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o di ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga. 2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in un separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non sia già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto impugnazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.
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Si tratta di un precetto inserito nella fase di preparazione dei giudizi di impugnazione volto a garantirne una maggiore razionalizzazione ed efficienza. Il giudice ad quo dovrà, pertanto, inviare al giudice ad quem, oltre l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento ex art. 590 c.p.p., un distinto allegato che contenga le informazioni indicate nell’art. 165-bis norme att. c.p.p., onde fugare il rischio di incorrere in invalidità di atti, perdita di efficacia dei provvedimenti, ritardi ovvero, in modo più generale, determinare una stasi processuale. Con specifico riguardo al ricorso per cassazione, si richiede la trasmissione di copia degli atti indicati dal ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sempre che non siano già contenuti nella documentazione di cui all’art. 590 c.p.p. ovvero si richiede l’esplicita attestazione della loro mancanza.
[Negli articoli il neretto indica la parte di testo il testo che è stata modificata]
Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 – G.U. 19 febbraio 2018, n. 41
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