Il mancato inserimento della clausola sociale negli atti di gara per l’affidamento di servizi ad elevata intensità di manodopera implica l’annullamento dell’intera procedura e il conseguente obbligo di ripetere la selezione. Lo ha stabilito la Sezione I del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, con la sentenza n. 1334, pubblicata il 1° marzo 2018.
La vicenda controversa trae origine dall’impugnativa degli atti indittivi di una procedura aperta, curata dalla centrale di committenza So.Re.Sa., avente ad oggetto la conclusione di una convenzione per l'affidamento del servizio quadriennale di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle aziende sanitarie della Regione Campania.
Il ricorso è stato proposto dall’operatore uscente del servizio, il quale ha lamentato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale l’illegittimità degli atti di gara siccome radicalmente privi della cd. “clausola sociale”.
Come noto, a termini dell’art. 50 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nella versione modificata dall’art. 33 del “Correttivo” (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), per i servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale - con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera - le stazioni appaltanti sono obbligate ad inserire nei bandi specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Più precisamente, nelle parole del legislatore: “per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”.
Ebbene, secondo la società ricorrente, nel caso di specie la Stazione appaltante avrebbe disatteso tale obbligo - mancando di prevedere siffatto “inserimento” - nonostante il servizio in gara riguardasse l’esecuzione di “compiti materiali” (quali il ritiro, la digitalizzazione, l’obliterazione delle fustelle, l’inscatolamento, la conservazione, la distruzione delle distinte contabili e delle ricette farmaceutiche) e fosse evidente l’elevata intensità di impiego di manodopera.
Sotto altro versante, sempre secondo la ricorrente, la mancata previsione della clausola avrebbe al tempo stesso determinato l’impossibilità, per i concorrenti, di presentare un’offerta ponderata, difettando una stima dei costi della manodopera, e ciò in violazione del principio di cui all’art. 23, comma 16, del medesimo Codice che all’uopo ne impone l’indicazione separata nella documentazione di gara.
Clausola sociale obbligatoria
Il Tar adito, nel pronunciarsi sul ricorso con sentenza resa in forma semplificata, ha segnato un importante punto fermo sull’applicazione della rinnovata disciplina inerente alla tutela della stabilità occupazionale dei lavoratori impiegati negli affidamenti pubblici.
Dopo aver accertato l’assenza di attività istruttoria, da parte della centrale di committenza, in merito alla verifica di sussistenza dei presupposti per l’operatività della clausola (e, segnatamente, una valutazione sulla natura “non intellettuale” del servizio e sulla prevalenza della manodopera in termini di valore economico), i giudici campani non hanno potuto far altro che applicare il (chiaro) disposto dell’art. 50, cit. dichiarando l’illegittimità dell’intera procedura in ragione del (grave) deficit degli atti di gara (bando, disciplinare di gara, capitolato schema di convenzione, etc.).
Al pari è stata riscontrata la violazione del nuovo art. 23, comma 16, ultimo periodo, sopra richiamato a tenore del quale “nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma”.
In definitiva, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso promosso dall’operatore uscente, per l’effetto annullando l’intera selezione, ed ordinando alla Stazione appaltante - finanche condannata alla refusione delle spese di lite - a ripeterla avendo cura di inserire la clausola sociale nei nuovi atti di gara.